Dal 1 gennaio 2025, con la delibera ARERA 395/2024, le regole del gioco sono cambiate
radicalmente.
La presunzione automatica di ricezione dopo 10 giorni è stata eliminata.
Da quel momento,se un cliente contesta una variazione tariffaria o una modifica contrattuale, l’onere della prova è interamente sul fornitore.
La delibera 395/2024 richiama esplicitamente gli articoli 1334 e 1335 del Codice Civile – norme del 1942, scritte per un mondo fisico di raccomandate e lettere, oggi applicata alle comunicazioni digitali.
L’art. 1334 stimare che un atto unilaterale produca effetti giuridici solo dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario. Non dal momento dell’invio – dalla conoscenza.
L’art. 1335 introdurre una presunzione: l’atto si reputa conosciuto quando giunge all’indirizzo del destinatario. Ma è una presunzione relativa – contestabile dal cliente che dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
La firma sulla raccomandata dava certezza assoluta.
Quella certezza non esiste. Una email, una notifica nell'area riservata, un SMS - sono tutte presunzioni contestabili.
La delibera 395/2024 obbliga il fornitore a dimostrare la consegna.
Il Codice Civile richiede la conoscenza.
Tra consegna e conoscenza c’è un gap che nessuno strumento attuale chiude.
Ogni variazione tariffaria deve essere comunicata con modalità che consentano al fornitore di dimostrare di averla effettivamente resa disponibile al cliente e di averlo posto nelle condizioni di prenderne conoscenza.
Se il cliente dice “non I’ho letta”, il fornitore non ha strumenti per dimostrare il contrario. La variazione non produce effetti. I margini perduti non si recuperano.
La delibera 399/2025, efficace dal 1 gennaio 2026, aggiunge un ulteriore livello di obbligo – tracciabilità strutturata dei reclami digitali, ricevuta automatica con codice univoco, aree personali come canale certificato di comunicazione.
PEC, raccomandata digitale, SERCQ, notifiche app – tutti questi strumenti coprono la prova di consegna.
Nessuno copre la prova che il cliente abbia effettivamente aperto, letto e preso visione del documento.
Questo è il gap che le tre delibere aprono senza chiudere.
Il nostro sistema brevettato attesta che il cliente ha aperto e preso visione della comunicazione – con firma sull’attestato, sigillo temporale e identificazione biometrica on-device.
Non una presunzione. Una evidenza diretta, strutturata e inattaccabile.
Ogni variazione tariffaria, ogni modificа contrattuale, ogni notifica obbligatoria diventa un evento tracciabile – con un Audit Pack scaricabile che il fornitore può produrre in qualsiasi sede di contestazione o conciliazione.
Su richiesta, MY Triple ID mette a disposizione un modulo AI opzionale pensato per supportare il cliente nella comprensione dei documenti ricevuti. Dopo l’apertura del documento, il modulo ne illustra il contenuto in un linguaggio semplice e chiaro, facilitandone la lettura e la comprensione.
Il servizio può essere attivato dal fornitore per singola comunicazione oppure in modo sistematico
MY Triple ID non interviene solo sulla singola comunicazione. Copre l’intero ciclo di vita del rapporto tra fornitore ecliente – dall’identificazione iniziale alla stipula del contratto, dalla gestione delle comunicazioni durante la fornitura fino all’archiviazione certificata di ogni documento e interazione.
l sistema è progettato per evolvere in linea con l’evoluzione degli standard crittografici europei e con le future tecnologie di sicurezza, ed è già compatibile con i principali wallet digitali, incluso il framework eIDAS 2.0.
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